Divorzio breve con la negoziazione assistita!

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divorzio e negoziazione assistita

Lo scorso anno è stata introdotta la legge sul divorzio breve, che permette ai coniugi che intendono raggiungere una soluzione consensuale, di cessare gli effetti del matrimonio civile, se questo era stato celebrato in Chiesa, o di sciogliere il matrimonio civile, se l’unione era avvenuta in Comune, senza dover ricorrere al Tribunale.

Questa legge prevede, però, che ogni coniuge debba essere rappresentato da un avvocato, per questo, per raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di modifica alle condizioni di separazione o di divorzio, può essere una buona soluzione ricorrere alla negoziazione assistita.

L’intesa raggiunta in seguito a negoziazione assistita, che a seconda dei casi può necessitare dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, è in grado di definire il procedimento di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e deve esserne poi obbligatoriamente trasmessa una copia, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune interessato.

Se in sede di accordo le parti concludono taluno dei contratti o degli atti per i quali l’art. 2643 c.c. rende obbligatoria la trascrizione presso l’Agenzia delle Entrate, per poter assolvere a questa formalità è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

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